Social spam, stop al marketing online senza il consenso
Un indirizzo di posta elettronica che è presente su un social network non può essere utilizzato per qualsiasi scopo e liberamente. A precisarlo, nella newsletter numero 435 del 29 novembre del 2017, è stato il Garante Privacy nel precisare che l’indirizzo e-mail presente su un social network non può essere utilizzato per l’invio di proposte commerciali se prima non è stato acquisito il consenso da parte del destinatario.
Social spam, Garante interviene su segnalazione società di consulenza
La precisazione da parte dell’Autorità è arrivata a seguito di una segnalazione da parte di una società di consulenza finanziaria che, nello specifico, ha lamentato la ricezione di numerosi messaggi di posta elettronica promozionali. Questo messaggi e-mail, in particolare, arrivavano nelle caselle di posta di alcuni promotori finanziari della società di consulenza senza aver fornito alcun consenso. E così il Garante Privacy è intervenuto vietando alla società che ha inviato i messaggi di continuare con quello che è in tutto e per tutto social spam.
Messaggi e-mail pubblicitari, Nucleo Speciale Privacy della GdF in azione
La società alla quale è stato vietato di proseguire con il social spam avrebbe inviato la bellezza di circa 100 mila messaggi di posta elettronica pubblicitari negli ultimi due anni. Questo è quanto, tra l’altro, ha rilevato l’Autorità a seguito di accertamenti che sono stati effettuati in collaborazione con la Guardia di Finanza, ed in particolare con il Nucleo Speciale Privacy.
La condotta della società, che ha raccolto e trattato le e-mail presenti sui nuovi media, è stata ritenuta illecita, precisa altresì il Garante, anche in ragione del fatto che il fenomeno del cosiddetto social spam risulta essere disciplinato dalle Linee guida che sono state emanate, oltre tre anni fa, e precisamente il 4 luglio del 2013.